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1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività
di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di
svilupparne l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3,
della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
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1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83,
primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato
Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei
pubblici mezzi di trasporto.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo
contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727,
544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti
dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
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1.Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
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1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni
di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie
competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia,
di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 27 agosto 2004
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Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore
aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente
Ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Mastino napoletano;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff:
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
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I cani in macchina, se più di uno, devono essere trasportati in un’apposita gabbia, oppure nel vano posteriore separati dal guidatore per mezzo di una rete o altro mezzo idoneo; nel caso di un solo cane, non è necessaria né una gabbia, né una rete purché non metta a rischio la guida; allo stesso modo il cane non può oltrepassare con la testa la sagoma del veicolo. Le condizioni di trasporto devono inoltre garantire: aerazione sufficiente, protezione dalle intemperie, spazio adeguato perché l’animale possa sdraiarsi e stare in piedi e soste per approvvigionamento di acqua e cibo in caso di lunghi viaggi. In moto valgono le stesse condizioni di trasporto, oltre ad una gabbia stabilmente fissa e all’interno della sagoma longitudinale del veicolo e che consenta al conducente di mantenere la posizione di guida corrette ed entrambe le mani sul manubrio.
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I cani possono viaggiare tramite il pagamento di un biglietto ridotto del 40%. I cani di grossa taglia devono essere muniti di museruola e devono preferibilmente sostare sulle piattaforme d’uscita, mentre i cani di piccola taglia possono viaggiare negli scompartimenti, seduti in braccio al proprietario e solo col consenso dei viaggiatori.
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